La donazione

La richiesta ed il consenso
Attualmente (Art. 23 - Legge 91/99) è ancora il medico della Rianimazione che informa i familiari circa la possibilità di un prelievo d’organi e RICHIEDE IL CONSENSO degli stessi in mancanza di una precisa volontà, espressa dalla persona deceduta quando era in vita.
Ricevere un consenso in quelle tristi circostanze dipende molto dal modo e dalla capacità del medico rianimatore di saper dialogare con i familiari e dalle conoscenze di questi ultimi sull'importanza terapeutica del trapianto.

La nuova legge italiana: N. 91 - 1/04/99
Poiché tutti, a prescindere dall'età, possono essere potenziali donatori (esclusi, ovviamente i portatori di malattie infettive o neoplastiche) la nuova Legge del 1999 dispone che i cittadini italiani si esprimano sulla loro volontà di donare o non donare gli organi (Art. 4).
Chi, benché abbia ricevuto personalmente la notifica ad esprimersi, non risponderà alla ASL di appartenenza sarà considerato ugualmente “DONATORE “ (Art. 4). Solo quando tutti i Cittadini saranno stati informati e si avranno i dati nel Computer Centrale del Ministero della Sanità, la donazione avverrà automaticamente senza più richiesta alla famiglia di appartenenza.
Ora, in via transitoria, si procede come detto al paragrafo precedente, cioé in base all’Art. 23 della Legge N. 91/99

Scelta etica o decisione burocratica
E’ importante che i cittadini, chiamati a rispondere, scelgano di dire “SI” con convinzione interiore, liberamente maturata. Allora la donazione (se mai dovesse avere luogo) significherà solidarietà umana e avrà le caratteristiche di un DONO da Persona a Persona.
Con il silenzio o la noncuranza nel rispondere sembrerà prevalente solo l’aspetto tecnico-burocratico della Legge, e rimarrà in ombra l’aspetto volontario della donazione.

Perché rispondere “SI”
Con la donazione di organi per “trapianti terapeutici”:
- si aiuta il progresso della scienza medica;
- si aiutano i malati in dialisi a miglioraIe la qualità della vita;
- si salvano dalla morte imminente i malati di cuore, fegato, polmoni, pancreas ecc. che con un trapianto possono continuare a vivere.
Per i credenti, il Nuovo Catechismo della chiesa Cattolica insegna che: “Il dono gratuito degli organi dopo la morte è legittimo e può essere meritorio”, se compiuto per uniformarsi all’insegnamento di Gesù quando disse: “Amatevi gli uni e gli altri… come io ho amato voi”.
Per i non credenti la donazione rimane sempre un atto di alto valore civile e di grande solidarietà umana.

La donazione tra viventi
Per alcuni organi è possibile il prelievo da un donatore vivente in concomitanza con l’intervento di trapianto sul ricevente, purché vi sia “compatibilità biologica”. In questi tipi di trapianto il tempo di ischemia, in cui l'organo rimane senta sangue, è ridotto al minimo.
La Legge N. 458/67 e La Legge N. 483/99 regolano questo tipo di donazione che è consentita tra consanguinei (genitori/figli/fratelli) e solo in mancanza di questi si può derogare verso altri parenti o anche estranei, purché sia rispettato il Carattere “gratuito” dell'atto. La Legge punisce qualsiasi mercanteggiamento palese od occulto. L’autorizzazione al prelievo deve essere chiesta al Tribunale locale di competenza anche se alcune équipes mediche, per loro autonoma iniziativa, vogliono accertarsi dell'effettivo impatto psicologico su donatore e ricevente. I soli organi che si possono donare sono: RENE e FEGATO). II rene, essendo un organo doppio, può essere donato senza conseguenze per il donatore poiché quello rimasto è in grado di compensare le funzioni di quello tolto. II fegato viene prelevato solo in parte (un lobo) perché, come si è scoperto recentemente, esso in breve tempo si rigenera da solo.
Invece La donazione tra viventi del MIDOLLO OSSEO - cioè quel sangue primitivo che è nelle ossa e che poi, maturo, circolerà nelle vene- non rientra nelle leggi dì cui sopra ma è libera e volontaria come quella del sangue comune. Presso l’ospedale “Galliera” di Genova è stata istituita la BANCA DATI dei possibili donatori di midollo osseo (Italian Bone Marrow Donor Registry) che, sulla base della “compatibilità biologica” dei globuli bianchi, interpella i potenziali donatori allorché vi è la necessità di donare il midollo ad un malato di leucemia o talassemia. La risposta è libera e non è obbligatorio fare la donazione solo per il fatto di essere iscritti alla Banca Dati (I.B.M.D.R.).
Sarebbe auspicabile che anche in Italia si diffondesse la pratica di chiedere I'analisi dei propri globuli bianchi quando ci si sottopone ad una banale analisi del sangue. Ci sarebbero più opportunità per i malati di leucemia, spesso alla ricerca drammatica di un donatore compatibile, di risolvere il loro grave problema con un trapianto di midollo osseo eterologo (da donatore).